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Il diritto di cronaca on line scade dopo due anni, poi prevale il diritto all’oblio

Da quando si parla di diritto all’oblio su Internet, ci si è spesso chiesti entro quanto tempo fosse legittimo richiedere il diritto all’oblio, quindi la de-indicizzazione di un contenuto riferito ad un evento accaduto nel passato. L’indicazione generale è sempre stata quella di far prevalere l’interesse pubblico della notizia, quindi il diritto di cronaca sulla privacy, quando si tratta di fatti molto gravi sui quali i cittadini meritano di essere informati anche a distanza di molto tempo.

Oggi la Cassazione stabilisce invece che anche il diritto di cronaca può essere soggetto a scadenza. La Corte, con la sentenza n.13161 del 24 giugno, ha infatti confermato la decisione del giudice del Tribunale di Ortona che nel 2013 obbligò una testata on line abruzzese a rimuovere un contenuto relativo ad un grave fatto di cronaca nera risalente al 2008 su richiesta del proprietario del ristorante all’interno del quale era avvenuto il fatto, e anche a risarcirlo per il danno subito.

Secondo il giudice abruzzese a distanza di due anni e mezzo dall’accaduto il diritto di cronaca veniva a decadere, e la testata on line anche dopo aver rimosso l’articolo fu costretta a risarcire il richiedente per non essere intervenuta tempestivamente a soddisfare la richiesta.

La testata si è rivolta quindi alla Cassazione, convinta di ottenere l’annullamento della precedente sentenza, in favore del diritto di cronaca. Ma sorprendentemente i giudici della Cassazione oggi concordano sul fatto che dal momento della pubblicazione on line della notizia a quello della sua rimozione sia trascorso un tempo sufficiente (due anni e mezzo) a garantire l’interesse pubblico sancito dal diritto di cronaca e quindi dopo tale periodo è legittimo rimuovere la notizia in favore del diritto alla privacy e all’oblio.

L’orientamento odierno della Corte rappresenta un ulteriore tassello nell’articolato mosaico disegnato dalla questione dell’oblio su Internet negli ultimi anni, dimostrando che la materia deve necessariamente misurarsi con casi specifici e con le inevitabili evoluzioni dell’informazione on line.

 

 

 

 

Andrea Barchiesi

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